la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1989/90 presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca si applica per l'indirizzo amministrativo l'orario settimanale delle lezioni di cui all'allegata tabella A). I programmi d'insegnamento ed esame da rispettarsi sono indicati in calce alla suddetta tabella A). Il programma d'insegnamento per l'informatica e' quello di cui all'allegato B).