la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dall'anno scolastico 1989/90 presso gli istituti
tecnici commerciali in lingua  tedesca  si  applica  per  l'indirizzo
amministrativo l'orario settimanale delle lezioni di cui all'allegata
tabella A). I programmi d'insegnamento ed esame da  rispettarsi  sono
 
indicati in calce alla suddetta tabella A).
  Il  programma  d'insegnamento  per  l'informatica  e' quello di cui
all'allegato B).